1 - Compensazione credito iva annuale pari o inferiore a euro 10.000
Questa compensazione è soggetta alle “consuete” regole, già in vigore fino al 31.12.2009; il contribuente potrà effettuare liberamente e “senza nuove particolarità” il credito.
2 – Compensazione credito iva annuale superiore a euro 10.000 (e fino a euro 15.000)
Questa compensazione fa scattare le nuove regole del decreto. Infatti per importi iva superiori a 10.000 € annui, la compensazione può essere effettuata a partire dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale iva o dell’istanza di rimborso (se si tratta di credito iva infrannuale).
3 – Compensazione credito iva annuale superiore a euro 15.000
Questa ultima compensazione è soggetta alle regole precisate al punto 2, conl’aggiunta di un ulteriore adempimento. Infatti per importi superiori a 15.000 € annui, la compensazione oltre ad essere effettuata solo a partire dal 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale, necessita del rilascio del visto di conformità da parte di un soggetto abilitato (nel nostro caso da parte del direttore del CAF).
Il visto di conformità comporta il controllo dei documenti (codice attività, verifica della presenza delle operazioni che consentono, di regola, il rimborso dell’iva). Quando gli importi sono significati rispetto al volume d’affari dichiarato, la verifica può riguardare, a seconda della situazione, il controllo parziale o integrale della corrispondenza tra le fatture registrate e le scritture contabili.
Per qualsiasi informazione rivolgersi alle nostre sedi territoriali.