Ecco le principali modifiche introdotte:
Art. 18 – OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO
• Nei casi di sorveglianza sanitaria, comunicare tempestivamente al medico competente la cessazione del rapporto di lavoro.
• Comunicare all’INAIL il nominativo del Rapp. dei Lav. per la sicurezza solo in caso di nuova elezione o designazione ( e non più annualmente ).
Art. 26- OBBLIGHI CONNESSI AI CONTRATTI DI APPALTO
• L’obbligo del DUVRI (…………..) non si applica ai servizi di natura intellettuale alle mere forniture di materiali o attrezzature nonché ai lavori o servizi la cui durata sia superiore ai due giorni sempre che essi non comportino rischi derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o dalla presenza dei particolari di cui all’allegato XI.
Art. 34 SVOLGIMENTO DIRETTO DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO DEI COMPITI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DAI RISCHI
• Nelle imprese o unità produttive fino a 5 lavoratori il datore di lavoro può svolgere direttamente i compiti di primo soccorso, nonché di prevenzione degli incendi e di evacuazione
Art. 41 – SORVEGLIANZA SANITARIA
(sono state aggiunte le seguenti lettere al comma 2)
• SONO STATE RIPRISTINATE LE “VISITE MEDICHE PREASSUNTIVE”
• Visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l’idoneità alla mansione.
• Le visite mediche preventive possono essere svolte in fase preassuntiva, su scelta del datore di lavoro, dal medico competente o dai dipartimenti di prevenzione delle ASL.
Art. 71 - OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO
• I lavoratori incaricati dell’uso di attrezzature che richiedano per il loro impiego conoscenze o responsabilità particolari devono ricevere informazione, formazione ed addestramento adeguati.
Art. 88 – CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI – CAMPO DI APPLICAZIONE
• Sono esclusi (quindi dall’obbligo del POS) i lavori relativi ad impianti elettrici, reti informatiche, gas, acqua, condizionamento e riscaldamento che non comportino lavori edili o di ingegneria civile di cui all’allegato X.
Art. 96 – OBBLIGHI DEI DATORI DI LAVORO, DEI DIRIGENTI E DEI PREPOSTI
• L’obbligo del POS non si applica alle mere forniture di materiali o attrezzature. In tal caso si applica l’art. 26, a esclusione del DUVRI.