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Sicurezza&lavoro
Col nuovo Testo Unico cambia tutto

Nuovo Testo Unico sulla Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro (D.lgs. n. 81/2008).
Il nuovo T.U. in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ridisegna l’intero impianto normativo introdotto con il D.lgs. 626/94. Il provvedimento, adottato con riferimento alla Legge delega 123/2007, appare eccessivamente sbilanciato sugli aspetti formali e sanzionatori, e non comprende un adeguato sistema di regole volto alla promozione e all’incentivazione della sicurezza nei luoghi di lavoro. Per tali motivi, CNA non ha condiviso i contenuti del provvedimento che appesantisce le imprese di nuovi obblighi burocratici e di nuove e più pesanti sanzioni, senza introdurre un sistema che promuova concretamente il rispetto delle norme.
CNA si è attivata affinché si possa procedere ad un confronto con le istituzioni competenti al fine di apportare le necessarie modifiche al testo normativo.
Tuttavia, il vigente T.U. introduce nuovi obblighi per le imprese con decorrenze differenziate; in particolare, le disposizioni sulla valutazione dei rischi e quelle che ad essa rinviano, diventeranno efficaci il 29 luglio 2008.
  
Le novità
Si amplia il campo di applicazione a lavoratori subordinati e autonomi
I lavoratori autonomi e le imprese familiari devono:
a) utilizzare attrezzature di lavoro in conformità alle norme sulla sicurezza;
b) munirsi di Dispositivi di Protezione Individuali ed utilizzarli in conformità alle norme sulla sicurezza;
c) munirsi di apposita tessera di riconoscimento nelle attività in regime d’appalto o subappalto.
   
Designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione
Nelle aziende fino a 30 addetti il Datore di lavoro può ancora autonominarsi RSPP frequentando corsi di formazione di durata min. 16 ore/ max 48 ore. La novità è che è stato introdotto per tutti i RSPP l’obbligo di frequentare corsi di aggiornamento anche per i RSPP autonominati in sanatoria nel 95/96. Entro dodici mesi dall’entrata in vigore del D.lgs. n. 81/2008, mediante Accordo Stato/Regioni, saranno definiti i contenuti e le articolazioni di tali corsi. Fino alla definizione dell’accordo continueranno ad essere idonei i corsi di formazione attuali. Unica novità positiva non è più dovuto l’invio della nomina RSPP all’Organo di Vigilanza AUSL ed alla Direzione Provinciale del Lavoro.
    Documento di valutazione dei rischi
La valutazione deve essere fatta su tutti rischi (compresi quelli collegati allo stress da lavoro).
I datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori possono fare la valutazione base delle procedure standardizzate, che saranno definite dalla Commissione consultiva permanente per la salute e la sicurezza sul lavoro che dovrà essere istituita presso il Ministero del lavoro. In attesa di tali procedure si può continuare ad autocertificare l’avvenuta valutazione dei rischi.
    La formazione ai lavoratori dovrà comprendere anche l’addestramento effettuato sul luogo di lavoro da persona esperta. Il medico competente ha la responsabilità di custodire le cartelle sanitarie dei lavoratori (prima in capo al datore di lavoro). Sugli obblighi per appalti è stato introdotto l’onere per l’appaltante di acquisire dall’appaltatore un’attestazione dell’idoneità professionale. Il T.U. prevede l’emanazione di un Dpr che stabilirà quali certificazioni sono necessarie per attestare il possesso dei requisiti.
Come già previsto dalla Legge 123/07, nei contratti d’appalto, subappalto e somministrazione lavoro è necessario indicare i costi inerenti alla sicurezza. Il committente, inoltre, deve elaborare di un documento unico relativo ai rischi interferenziali. I lavoratori dipendenti, impiegati in attività svolte in regime d’appalto e di subappalto, devono essere muniti di apposita tessera di riconoscimento.
E’ obbligatorio comunicare all’INAIL i dati relativi agli infortuni con assenza dal lavoro superiore a 1 giorno (momentaneamente sospeso), a fini statistici e informativi; gli infortuni con assenza superiore a tre giorni, a fini assicurativi e annualmente i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.
Forte incremento delle sanzioni amministrative per reati di omicidio colposo o lesioni gravi causate, dall’inosservanza delle norme in materia di sicurezza.
Gli organi di vigilanza possono adottare un provvedimento di sospensione dell’attività produttiva nei casi di utilizzo di personale, non risultante da scritture e da altra documentazione obbligatoria, in misura pari o superiore al 20% dei lavoratori presenti nel luogo di lavoro; per le reiterate violazioni della disciplina sui tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, nonché nel caso di gravi e reiterate violazioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
PRINCIPALI SANZIONI
Violazione     Sanzione
Mancato documento di valutazione rischi                                                                        Ammenda da 5.000 a 15.000
Mancata nomina RSPP                                                                 Arresto da 4 a 8 mesi ammenda da 4.000 a 12.000
Mancata autonomina RSPP e formazione                               Arresto da 4 a 8 mesi o ammenda da 1.500 a 6.000
Mancata fornitura DPI                                                                    Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2000 a 5000
Mancata formazione dei lavoratori                Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 800 a 3.000(per ogni comma)
Mancata Informazione ai lavoratori            Arresto da 4 a 8 mesi o ammenda da 1500 a 6000 (per ogni comma)
Lavoratori autonomi:      Mancato utilizzo attrezzature e DPI conformi ai titoli specifici    Sanzione amministrativa
pecuniaria da 300 a 2.000
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